Questa voce attualmente non è prevista in relazione ad una pubblica amministrazione scolastica.
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<p><b>Art. 41, c. 6</b> – Trasparenza del servizio sanitario nazionale<br />
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.</p>