Pagina prevista dal D.L. 179/2012, art. 2, comma 3.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 34 del D.L.vo 33/2013 concerne le amministrazioni centrali dello stato.
Di più
Archivi
<p><b>Articolo 34, comma 1 e 2</b> – Trasparenza degli oneri informativi<br />
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.<br />
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.<br />
Note<br />
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.</p>
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Atto di nomina o di proclamazione del Consiglio d’Istituto
Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto.
Di più